6.12.06

I documenti del trasporto marittimo

La polizza di carico

La consegna di merci di cui deve essere effettuato il trasporto via mare richiede che il caricatore (intendendosi per tale il soggetto che rimette la merce al vettore) presenti al vettore una dichiarazione indicante la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonchè il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.
Il vettore o, al suo posto, l'agente raccomandatario che lo rappresenta nel porto di imbarco, all'atto della consegna delle merci è tenuto a rilasciare, su richiesta del caricatore, una polizza "ricevuto per l'imbarco". Va detto che questo documento non è in pratica usato poiché attesta soltanto l'avvenuta consegna della merce nell'ambito portuale ed operativo del vettore.
Il caricatore ha tuttavia facoltà di richiedere al vettore o al suo agente il rilascio di un documento attestante l'avvenuto imbarco sulla nave, ovvero la polizza di carico che, come la polizza "ricevuto per l'imbarco", è titolo rappresentativo delle merci in esso indicate nel senso precisato dall'art. 1996 del Codice Civile: il possessore del titolo ha diritto alla consegna delle merci in esso specificate, ne ha il possesso e ne può conseguentemente disporre mediante semplice trasferimento del titolo (ed in ciò si sostanzia la cosiddetta negoziabilità).

  • Le convenzioni internazionali

La disciplina della polizza di carico è contenuta nel Codice della Navigazione italiano (che raramente trova applicazione) e in Convenzioni internazionali, e più precisamente nella Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in tema di polizza di carico, sottoscritta a Bruxelles il 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958.
Tale Convenzione è stata modificata con due protocolli aggiuntivi firmati a Bruxelles il 23 febbraio 1968 ed il 21 dicembre 1979, ratificati dall'Italia, ed è stata sottoposta a completa revisione ad Amburgo il 31 marzo 1978.

  • Polizza "ricevuto per l'imbarco" e polizza di carico

Si è detto che la polizza "ricevuto per l'imbarco" fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore mentre la polizza di carico fa prova dell'avvenuto carico delle merci sulla nave: attraverso la menzione dell'avvenuto imbarco apposta sulla polizza "ricevuto per l'imbarco", effettuata con la formula "shipped" o "on board ", essa assume valore di polizza di carico.
Sia la polizza "ricevuto per l'imbarco" sia la polizza di carico devono essere datate e sottoscritte da chi le rilascia e, secondo il nostro ordinamento, devono indicare:

* nome e domicilio del vettore
* nome e domicilio del caricatore
* luogo di destinazione e, quando la polizza è nominativa, nome e domicilio del destinatario
* natura, qualità e quantità delle cose da trasportare, nonchè numero dei colli e marche che li contrassegnano
* stato apparente delle merci e degli imballaggi
* luogo e data di consegna.

Oltre a tali indicazioni la polizza di carico deve anche indicare:

* nome e numero, ufficio di iscrizione e nazionalità della nave su cui la merce è stata imbarcata
* luogo e data di caricazione.

Le polizze vengono emesse su moduli a stampa predisposti dal vettore, che riportano a tergo le condizioni generali che disciplinano il trasporto.
Generalmente vengono emessi tre originali ed uno o più duplicati non negoziabili in virtù di una specifica annotazione apposta sul titolo: negli originali è inserita una clausola in virtù della quale quando uno di essi viene onorato, attraverso la consegna della merce, gli altri si considerano nulli.
Inoltre le polizze recano frequentemente il cosidetto "notify" (letteralmente: "notificare a.....") e cioè l'indicazione del soggetto che deve essere avvisato dell'avvenuto arrivo a destino della merce.
La fase relativa all'emissione delle polizze è preceduta dalla fase relativa alla stipulazione del contratto di trasporto: in particolare costituisce oggetto di tali trattative la determinazione del corrispettivo del trasporto stesso, denominato "nolo", e quella relativa alla prenotazione dello spazio necessario per la merce da imbarcare sulla nave ("booking").

  • Circolazione delle polizze

La polizza "ricevuto per l'imbarco" e la polizza di carico possono essere emesse al portatore o all'ordine o al nome di un soggetto determinato.
Poichè il trasferimento di un titolo rappresentativo di merci attribuisce a chi lo possiede il diritto alla consegna delle merci in esso specificate oltre al loro possesso ed al potere di disporne mediante trasferimento del titolo, la polizza al portatore costituisce un caso eccezionale, essendo evidente la gravità dei rischi connessi ad un suo smarrimento o furto.
E' invece generalizzato l'uso delle polizze all'ordine in forza delle quali è possibile operare il trasferimento della merce anche mentre essa si trova in viaggio ovvero compiere su di essa operazioni finanziarie o di altra natura, pur non avendone il possesso materiale ed evitandone la manipolazione.

  • Data di emissione

La polizza "ricevuto per l'imbarco" e la polizza di carico devono essere datate con l'indicazione del giorno di effettiva consegna della merce ovvero di effettiva caricazione di essa sulla nave.
Esigenze commerciali hanno determinato l'insorgere di prassi contrastanti con tali prescrizioni, dovendo soddisfare esigenze del caricatore o del destinatario anche di natura bancaria, valutaria o di altro genere.
Esse vengono quindi emesse talvolta prima dell'effettiva consegna della merce al vettore ovvero prima dell'imbarco sulla nave: ciò comporta tuttavia l'assunzione di responsabilità da parte di chi emette il titolo sia sotto il profilo civile sia anche sotto quello penale. L'emissione viene in tali casi subordinata al rilascio di una dichiarazione di manleva dalle responsabilità che ne possono derivare.
In conseguenza del fatto che le polizze costituiscono titolo rappresentativo delle merci in esse indicate, nella pratica commerciale sono considerate "vecchie" e quindi vengono rifiutate alla negoziazione le polizze emesse in data anteriore al periodo di tempo presumibilmente necessario per il compimento del viaggio, dovendosi ritenere che nel frattempo la merce possa essere giunta a destinazione ed essere stata negoziata dal ricevitore.

  • Clausole di riserva

La polizza di carico fornisce anche la prova del contratto di trasporto. In base alle norme che disciplinano tale contratto, il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonchè dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti (art. 422 del Codice della Navigazione).

Il vettore ha quindi un evidente interesse a far rilevare, nel momento in cui riceve dal caricatore le merci, l'esistenza di circostanze anteriori a tale consegna, idonee a fornire la prova che la perdita o l'avaria è antecedente alla consegna, allo scopo di esonerarsi dalle responsabilità poste a suo carico dalla legge.
Conseguentemente il vettore od il comandante della nave o l'agente raccomandatario del vettore possono verificare le indicazioni fornite dal caricatore relativamente alla natura, qualità e quantità della merce nonchè al numero dei colli ed alle marche di contrassegno. Quando tale verifica non sia possibile in tutto od in parte, possono invece inserire in polizza le proprie riserve in ordine all'esattezza di tali indicazioni.

In mancanza di riserve la polizza viene definita nel linguaggio commerciale "pulita" o "netta" (clean, net). In tal caso la natura, la qualità e quantità delle merci, nonchè il numero e le marche dei colli consegnati al vettore, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza (art. 462 del Codice della Navigazione) rendendo quindi operante la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore in ordine alla perdita o all'avaria delle merci.

Le polizze su cui siano state apposte riserve (che per produrre in pieno i loro effetti devono comunque essere specifiche) vengono comunemente definite polizze "sporche". Ovviamente le riserve apposte in una polizza comportano una limitazione alla negoziabilità del titolo e delle merci in esso indicate, facendo supporre che le caratteristiche di esse non corrispondano a quelle indicate dal caricatore.
Allo scopo di evitare tali effetti, la prassi commerciale ha introdotto, anche in questo caso, l'uso di far rilasciare dal caricatore al vettore una lettera di garanzia, per manlevare quest'ultimo dalle conseguenze del rilascio di una polizza "netta" nel caso in cui sussistano i presupposti per la formulazione di riserve.
Si tratta ancora una volta di una prassi discutibile sia sotto il profilo della legalità, sia sotto quello dell'efficacia, proprio in conseguenza della sua dubbia legalità.

  • Riconsegna del carico

Il legittimo possessore della polizza di carico ha diritto di ottenere dal vettore la consegna della merce indicata nel titolo contro consegna della polizza.
Accade però frequentemente, sia a causa di disservizi postali o di altro genere, sia anche a causa di trasferimenti, che quando la nave giunge al porto di arrivo il destinatario della merce non sia ancora in possesso della polizza.
In tali casi il vettore non potrebbe, a stretto rigore, riconsegnare la merce: allo scopo di evitare il pregiudizio che potrebbe derivare da una rigida applicazione del principio, è invalso nella pratica commerciale l'uso (riconosciuto legittimo anche in sede giurisprudenziale), da parte del destinatario, di rilasciare al vettore una lettera di garanzia emessa da una banca, in virtù della quale questi viene manlevato da tutte le conseguenze derivanti dalla consegna della merce senza contestuale presentazione e consegna della polizza di carico.

Tale lettera di garanzia deve avere validità fino al momento in cui il destinatario acquista disponibilità della polizza e ne effettua la consegna al vettore.
Allo scopo di coprire concretamente le responsabilità del vettore, la lettera di garanzia deve comprendere tutte le conseguenze derivanti dalla consegna della merce, la quale viene comunque effettuata alle condizioni di polizza.

(autore: Giovanna Bongiovanni - Consulente Centro Estero Lombardia)
FONTE: mglobale.it

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4 commenti:

Anonimo ha detto...

avrei bisogno di avere informazioni riguardo i casi di appropriazioni indebita nel trasporto di merci a scala internazionale e se la detenzione di merce come mezzo per farsi pagare dal cliente e' legale o meno.

Anonimo ha detto...

Avrei bisogno di porre il seguente quesito: In genere gli spedizionieri prima di emettere le polizze di carico hanno l'abitudine di passare via fax o via e-mail una bozza della polizza stessa al fornitore delle merci affinchè possa controllare l'esatezza delle informazioni riportate sul documento. A mio avviso, questa mi sembra un palese "scrollo di responsabilità" nei confronti del fornitore della merce con conseguente addebito di importi dovuti per emendamenti. Vorrei perntanto sapere se tale prassi degli spedizionieri è un loro preciso obbligo di legge come loro stessi sostengono. Se si, gradirei sapere in quali casi, nonchè la fonte legislativa di riferimento. Grazie

Anonimo ha detto...

Le polizze di carico in enere riportano la dicitura "Said to contain", che si riferisce al fatto che quanto riportato in polizza è a discrezione dello speditore e di ciò che questo ha comunicato al proprio spedizioniere.

Lo spedizioniere non può assumersi la responsabilità di quanto riportato in polizza, non essendo presente al carico.

Nel redigere le polizze lo spedizioniere riporta quanto comunicato dallo shipper, e per questo motivo è abitudine consolidata far pervenire una copia controllo al cliente per le opportune verifiche.

Saluti

Anonimo ha detto...

Detenere la merce allo scopo di ottenere il pagamento è inquadrato come appropazione indebita.

Resta però da chiarire i termini secondo i quali viene posta la questione al cliente e se i termini di pagamento specificati nell'offerta prevedono il saldo contro consegna delle polizze.