4.6.06

E-LEGAL

Diffamazione



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Diffamazione
Art.: 595
c.p.
Competenza: Giudice
di Pace
I e II co.; Tribunale
monocratico
altre ipotesi
Procedibilità: querela
Arresto: no
Fermo: no
Pena prevista: reclusione
fino a 1 anno o multa fino ad euro 1032 per le ipotesi del I co.;
reclusione fino a due anni o multa fino a 2065 euro per le ipotesi
previste dal II co.; reclusione da 6 mesi fino a tre anni o multa non
inferiore a 516 euro per le ipotesi previste dal III co.;
Si invita
a seguire lo schema del Progetto
Wikilex



La diffamazione, in diritto
penale
, è il delitto
previsto dall'art. 595 del Codice
Penale
secondo cui: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e'
punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa
fino a euro 1032
.

Se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065
.

Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita',
ovvero in atto
pubblico
, la pena
e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro
516.


Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o
ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene
sono aumentate
.




Testi Normativi



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