Diffamazione
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Diffamazione | |
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Art.: | 595 c.p. |
Competenza: | Giudice di Pace I e II co.; Tribunale monocratico altre ipotesi |
Procedibilità: | querela |
Arresto: | no |
Fermo: | no |
Pena prevista: | reclusione fino a 1 anno o multa fino ad euro 1032 per le ipotesi del I co.; reclusione fino a due anni o multa fino a 2065 euro per le ipotesi previste dal II co.; reclusione da 6 mesi fino a tre anni o multa non inferiore a 516 euro per le ipotesi previste dal III co.; |
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La diffamazione, in diritto
penale, è il delitto
previsto dall'art. 595 del Codice
Penale secondo cui: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e'
punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa
fino a euro 1032.
Se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita',
ovvero in atto
pubblico, la pena
e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro
516.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o
ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene
sono aumentate.
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