25.6.08

attuazione direttiva 2004/48/CE rispetto diritti PI (ipred1)

da PILCH Hartmut
a it-parl@ffii.org
data 25 giugno 2008 3.10
oggetto Re: attuazione direttiva 2004/48/CE rispetto diritti PI (ipred1)
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proveniente da pietrella.net



Io sto per parlare domani nel Parlamento Europe in una udienza
sull'attuazione della 2004/48 in diversi paesi e gli problemi del
mondo "opensource" con queste attuazioni. Fa parte d'un processo di
revisione della legislazione che forse poterebbe riaprire il fascicolo
e correggere alcune debolezze della direttiva, p.e. ambiguità che
hanno condotto à fraintese ed errori nell'attuazione o inadeguatezza
in vista di nuove situazioni inattese.

C'è una nuova situazione rispetto al uso aggresivo di brevetti di
software. In Germania alcune piccole imprese sono stati condannati a
pagare danni per brevetti ridicoli, e questo e accaduto prima
dell'attuazione, molto tardiva in Germania.

Vi sarei grato se poterete darmi qualque informazioni ulteriori sulla
situatione italiane.

Sono informato p.e. di un caso Philips-Princo, dove il tribunale di
Genova ha subito confiscato tutti gli posessioni mobili e immobili
della società Princo e poi calcolato una somma che quella dovrebbe
aver pagata se gli prodotti venduti avrebbero stati licenziati,
radoppiata questa somma in punizione, e confiscata la dai conti
bancari bloccati.

Un tal trattamento di una socità di sviluppo o distribuzione di
software, sopratutto libero, non sarebbe da escludere oggi.

Ci sono altri esempi italiani di applicazione della direttiva
2004/48/CE, attuata nel

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06140dl.htm

Sembrano, in questo decreto, omesse qualque provisioni del originale
favorevole all'accusato, ma non so se forse possiano essere contenute
già nella legge vigente, al cui si riferisce il Art 15.6:

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del
codice di procedura civile.».

Communque sarebbe stato meglio anche in questo caso riconfirmare
esplicitamente l'applicabilità di questi rimedi.

Un applicazione delle misure repressive fornite dalla direttiva, come
p.e.:

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte
le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi
particolari, a spese dell'autore della violazione.

Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una
utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo
del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro
temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a
seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del
diritto.

Ciò e il elaboratori della azienda "contrafaccente" non sono
necessariamente distrutti ma piutosto ritirati temporaneamente, come
anche tutti gli immobili e mobili

«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di
circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del
danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671
del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili
e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza
del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti
bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse
su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali,
o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».

e tutto ciò su base di brevetti pazzi, come e avenuto in Düsseldorf
l'ultimo anno con il caso Vistaprint.

Il risarcimento era anche molto alto e basato su informazioni ottenute
per procedure molto onerose:

Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa
ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il
giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le
informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresì, che il giudice
ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono
violazione dei diritti di cui alla presente legge.

Il risarcimento e calcolato come il doppio delle licenze che avrebbero
essere pagate normalmente, se il diritto non sarebbe stato infratto.

Gli informazioni possone essere ottenute per una visita non-preannunciata
dei luogi di lavoro. Questo tocca anche gli intermediari (come, si puo
assumere, distributori, se quelli non sono addirittura infrangenti diretti):

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure
intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione
già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un
intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può
agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
vietato il proseguimento della violazione.

Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese
quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che
costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà
industriale.

Sugli stessi presupposti, cio è ritiro di una distribuzione Linux dal mercato
a spese del distributore.

Si puo ordonare anche un sequestro preventivo, ciò e visita di
sorpresa da parte della polizia, negli uffici di una azienda che
infrange un brevetto ...

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative
alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria
la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che
si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può
inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

o fornisce misure die aggirazione di DRM (come il DeCSS):

Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie
non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.

Queste misure non erano disponibile nella piu parte degli sistemi di
diritto in Europa prima che le introdusse questa direttiva.

Occorre osservare strettamente le conseguenze nell'applicazione.

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