6.8.09

le compagnie devono provvedere al danno subito dai passeggeri per il disservizio
La sentenza del giudice di pace di Catania è il primo esempio di applicazione della normativa comunitaria

Aeroporti e voli cancellati
i passeggeri vanno risarciti


Aeroporti e voli cancellati i passeggeri vanno risarciti

Lunghe attese per l'imbarco

CATANIA - Se il volo viene cancellato si può chiedere il risarcimento per il danno subito. Lo ha stabilito il giudice di pace di Catania che ha accolto la domanda di risarcimento di un passeggero. L'uomo, che doveva tornare a Catania con i voli Pisa-Roma e Roma-Catania, giunto all'aeroporto di Pisa ha, invece, scoperto che il volo era stato cancellato. Così è iniziata una vera e propria Odissea in quanto, dopo circa tre ore di attesa senza informazioni e assistenza, il passeggero è stato portato a Roma a bordo di un pullman, arrivando a Fiumicino all'una e mezza di notte. Alle tre, dopo aver atteso oltre un'ora, è stato trasportato in albergo, per essere successivamente ritrasferito, dopo poche ore, a Fiumicino con successivo imbarco sul volo Roma-Catania delle ore 8.55.

La vicenda è stata resa nota dalla Confconsumatori che in un comunicato sottolinea come si tratti "di una delle primissime sentenze in Italia che riconoscono il diritto del passeggero ad avere corrisposta la cosiddetta 'compensazione pecuniaria' e l'ulteriore risarcimento dei danni subiti, così come previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004, entrato in vigore nel febbraio del 2005".

A nulla sono servite le memorie presentate dalla compagnia aerea. Infatti, nel corso del giudizio, la compagnia ha eccepito che la cancellazione del volo era avvenuta per motivi tecnici, causa non imputabile, che comporta, dunque, l'esclusione della compensazione pecuniaria. Tuttavia, il Giudice ha osservato che, sulla base della documentazione agli atti, anche altri voli con la stessa avaria non erano stati cancellati e conseguentemente non ha ritenuto sussistere la causa di forza maggiore esimente di responsabilità. Inoltre, non è stata fornita al passeggero l'adeguata assistenza prevista sempre dal regolamento comunitario.

Il Giudice ha, perciò, condannato la compagnia aerea al pagamento della somma di 250 euro, quale compensazione pecuniaria, e di 550 euro a titolo di risarcimento danno patrimoniale ed esistenziale, oltre, ovviamente, al risarcimento per le spese del giudizio.

(6 agosto 2009)

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